Molte volte nel corso degli anni ci è stato riferito dai nostri pazienti che in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi i commercialisti o gli impiegati dei CAF hanno contestato la detraibilità delle fatture attestanti spese per sedute di fisioterapia in quanto non accompagnate da prescrizione medica, cerchiamo quindi di fare chiarezza su questo punto.
Citiamo a tal proposito la Circolare n° 17/E del 24 aprile 2015 della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate avente per oggetto “Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”, la quale al paragrafo 1.1 recita:
“….Il Ministero della salute, con circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001 sono ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica.…….” A ciò si aggiunga che “….l’Agenzia delle entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il Ministero della salute, ha precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002…..” Si deduce pertanto che anche “….le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica.”